Manutenzione preventiva

Manutenzione preventiva in Oftalmologia

La manutenzione preventiva viene spesso ignorata, perché sembra una spesa inutile, I controlli periodici invece sono consigliati in tutti i manuali delle vostre  apparecchiature perché garantiscono un uso sicuro ed affidabile. Le apparecchiature laser vanno installate e verificate da personale qualificato, nessuno di noi vorrebbe essere sottoposto a trattamenti senza avere la certezza che l’erogazione sia corretta. I tonometri ad applanazione sono delle bilance di precisione che servono per diagnosticare il glaucoma e vanno calibrati almeno una volta l’anno e controllati da voi periodicamente con l’astina di prova. La manutenzione periodica inoltre mette al riparo da eventuali inconvenienti che dovessero accadere a seguito di controllo delle ASL. E’ obbligatoria la verifica della strumentazione di diagnostica una volta ogni due anni. Per la chirurgia laser invece le verifiche vanno eseguite una volta l’anno salvo diverse disposizioni delle case costruttrici.

ART 217 del D.lgs 81/2008

Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

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